Regione Abruzzo
Alto Contrasto Reimposta
Area Protetta
Menu
Menu
Stemma

AVVISO PUBBLICO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2023

Pubblicato il 05/10/2023
Ufficio: Amministrazione
AVVISO PUBBLICO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2023

AVVISO PUBBLICO - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2023

Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 presso il Ministero dei Lavori Pubblici, è stato istituito il fondo nazionale per la concessione  di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere iniziative intraprese dai Comuni tese a favorire la mobilità  nel settore della locazione.

I requisiti minimi per poter accedere  ai contributi predetti sono fissati con successivo Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07.06.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 17.07.1999.

Al fine di effettuare adeguatamente la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo per l’anno 2023, tutti gli interessati sono invitati a far pervenire a questo Ente apposita richiesta entro e non oltre il giorno 31/10/2023.

Le richieste dovranno essere complete dei seguenti dati:

  • Dichiarazione dalla quale risulta il canone corrisposto e la registrazione del relativo contratto di locazione, riferito all’anno 2021;
  • Composizione del nucleo familiare;
  • Redditi del nucleo familiare in affitto, ripartiti secondo la provenienza del reddito stesso (pensione, lavoro dipendente, autonomo, altro), conseguiti nell’anno 2022;
  • Superficie convenzionale dell’alloggio determinata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/78.

Si rammenta, altresì, che i criteri per la determinazione del contributo restano quelli stabiliti all’art. 2, del D.M. 7.6.1999; per comodità, a soli fini indicativi, si riportano i requisiti minimi che dovrà contenere il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo in oggetto:

- Cittadinanza italiana “Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento” - Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30); -

- Cittadinanza di uno Stato non UE, purché - in possesso di titolo di soggiorno valido; - residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale; - essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9. Sono altresì esclusi dai contributi: · i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall’attestazione ISEE;

Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito della intervenuta evoluzione normativa nel settore fiscale, dovranno essere presi in considerazione anche l’Indicatore della Situazione Economica ISE e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

I limiti di reddito risultano i seguenti:

- fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 (Circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

- fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7.6.1999 (1), l’ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% dall’applicativo di calcolo e, comunque, nell’ importo massimo pari ad € 15.583,63. Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il Comune richiederà, in sede di accettazione dell’istanza, una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica fornita da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un’autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale in oggetto, al comma 6 dell’art. 1, stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso 3 in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto qualora ne abbiano beneficiato.  Lo stesso decreto conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza COVID-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000; tale riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Inoltre si evidenzia che l’art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell’art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

Pertanto, analogamente alle disposizioni previste per la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, il Comune avrà l’obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d’imposta e scomputarla dall’importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art. 11. Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai DD.MM. di riparto del Fondo nonché al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999.

Dalla Residenza Municipale li  05 Ottobre 2023                                       

 Allegati
avviso locazione A4 2023.pdf
DOMANDA AVVISO PUBBLICO fondo locazione-2023.doc

Notizie Collegate
24/04/2024 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
08/04/2024 Avviso Pubblico Abruzzo Include 2
08/04/2024 CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
26/03/2024 PROROGA TERMINI AVVISO PUBBLICO AL 19/04/2024
25/03/2024 PUBBLICAZIONE CALENDARI COLLOQUI SCU 2024
20/03/2024 PROROGA AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "PESCARA SOCIAL AUT..."

Utilità

SUAP
Modulistica
Normativa
IMU
Pubblicazioni di matrimonio
Elenco Siti Tematici
TASI
Notizie
URP